Sentenza 83/1975 (ECLI:IT:COST:1975:83)
Massima numero 7751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
09/04/1975; Decisione del
09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 83/75. TRIBUNALE PER I MINORENNI - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 9, SECONDO COMMA - REATI COMMESSI DA MINORI E MAGGIORI DEGLI ANNI 18 IN DANNO RECIPROCAMENTE GLI UNI DEGLI ALTRI - NON E' PREVISTA LA DEROGA ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DIRETTA A FAR RIVIVERE UNA FATTISPECIE NORMATIVA COMPRESA IN PRECEDENTE PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 83/75. TRIBUNALE PER I MINORENNI - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 9, SECONDO COMMA - REATI COMMESSI DA MINORI E MAGGIORI DEGLI ANNI 18 IN DANNO RECIPROCAMENTE GLI UNI DEGLI ALTRI - NON E' PREVISTA LA DEROGA ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DIRETTA A FAR RIVIVERE UNA FATTISPECIE NORMATIVA COMPRESA IN PRECEDENTE PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - limitatamente alla parte in cui detta norma non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da maggiori e minori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri - va dichiarata inammissibile in quanto con essa si chiede in sostanza una decisione che avrebbe l'effetto di ridurre la sfera di una parziale dichiarazione di illegittimita' gia' pronunciata da questa Corte e si vorrebbe far rivivere una fattispecie normativa gia' compresa nella precedente pronunzia di illegittimita'. (Fattispecie in cui avendo la Corte con sent. n. 198 del 1972 gia' dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 9, comma secondo del r.d.l. n. 104 del 1934 nella parte in cui non limitava "la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori sono coimputati dello stesso reato" appare evidente che in siffatta statuizione d'incostituzionalita' e' da ritenersi compresa anche l'ipotesi di connessione prospettata nell'ordinanza del pretore di Trieste).
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - limitatamente alla parte in cui detta norma non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da maggiori e minori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri - va dichiarata inammissibile in quanto con essa si chiede in sostanza una decisione che avrebbe l'effetto di ridurre la sfera di una parziale dichiarazione di illegittimita' gia' pronunciata da questa Corte e si vorrebbe far rivivere una fattispecie normativa gia' compresa nella precedente pronunzia di illegittimita'. (Fattispecie in cui avendo la Corte con sent. n. 198 del 1972 gia' dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 9, comma secondo del r.d.l. n. 104 del 1934 nella parte in cui non limitava "la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori sono coimputati dello stesso reato" appare evidente che in siffatta statuizione d'incostituzionalita' e' da ritenersi compresa anche l'ipotesi di connessione prospettata nell'ordinanza del pretore di Trieste).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte