Sentenza 85/1975 (ECLI:IT:COST:1975:85)
Massima numero 7753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/04/1975;  Decisione del  09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 85/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - ISTRUTTORIA DEI RICORSI - R.D. 6 FEBBRAIO 1942, N. 50, ART. 6 - OBBLIGO DI PREAVVISARE LA PARTE ISTANTE CIRCA LA DECADENZA IN CUI GLI INTERESSATI INCORRONO OVE LASCINO INUTILMENTE TRASCORRERE IL TERMINE EX ART. 75 T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214 - ESCLUSIONE PER I RICORSI RELATIVI ALLE PENSIONI ORDINARIE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La diversa identificazione della natura giuridica delle pensioni ordinarie e di guerra, consistente, per quelle ordinarie, nella preesistenza di un rapporto di servizio in concorso di determinate condizioni e modalita' e, per quelle di guerra nell'intento risarcitorio del danno subito in conseguenza di fatti bellici, non puo' riflettersi sull'esigenza di pari disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede amministrativa. Tale riconoscimento vale anche per quanto riguarda l'art. 6 R.D. 6 febbraio 1942 n. 50 secondo cui, soltanto per le pensioni di guerra, e' obbligatorio preavvisare la parte ricorrente avanti alla Corte dei conti, con apposita nota, circa la decadenza cui essa andrebbe incontro ai sensi dell'art. 75 T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, qualora omettesse di chiedere entro un anno la fissazione dell'udienza. Non puo' invero rinvenirsi nel solo settore delle pensioni di guerra una particolare esigenza di tutela dei soggetti interessati, poiche' in entrambi i casi vi e' da tutelare l'interesse dei privati, rappresentati da persone sovente sprovviste di precise informazioni e cognizioni tecniche. La disposizione impugnata, concentrando con irrazionale privilegio la tutela delle parti istanti ad una sola categoria di richiedenti, non e' conforme al principio dell'eguaglianza di trattamento per situazioni omogenee, e va quindi dichiarata illegittima in quanto contrastante con l'art. 3 della Costituzione nella parte concernente i limiti di applicazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte