Sentenza 86/1975 (ECLI:IT:COST:1975:86)
Massima numero 7754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/04/1975; Decisione del
09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - PARAMETRO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 6 E 39 DELLA COSTITUZIONE PROPOSTA COME CENSURA AUTONOMA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - FATTISPECIE. (D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ARTT. 2 E 5; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ARTT. 45 E 47; LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, ART. 20; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 19-28).
SENT. 86/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - PARAMETRO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 6 E 39 DELLA COSTITUZIONE PROPOSTA COME CENSURA AUTONOMA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - FATTISPECIE. (D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ARTT. 2 E 5; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ARTT. 45 E 47; LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, ART. 20; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 19-28).
Testo
La provincia di Bolzano non e' legittimata a proporre in sede di ricorso diretto contro leggi statali come censure autonome ed a se' stanti quelle riguardanti la violazione degli artt. 2, 6 e 39 della Costituzione. Vanno percio' dichiarate inammissibili le censure proposte, in riferimento ai suddetti articoli della Costituzione, con ricorsi della Provincia di Bolzano, nei confronti degli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
La provincia di Bolzano non e' legittimata a proporre in sede di ricorso diretto contro leggi statali come censure autonome ed a se' stanti quelle riguardanti la violazione degli artt. 2, 6 e 39 della Costituzione. Vanno percio' dichiarate inammissibili le censure proposte, in riferimento ai suddetti articoli della Costituzione, con ricorsi della Provincia di Bolzano, nei confronti degli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte