Sentenza 86/1975 (ECLI:IT:COST:1975:86)
Massima numero 7756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/04/1975; Decisione del
09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/75 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (PROPOSTO NEI TRENTA GIORNI DELLE MODIFICHE STATUTARIE EX LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 1971) PER ASSERITO CONTRASTO DI NORME DELLA LEGISLAZIONE STATALE (IN MATERIA DI COMPETENZA STATALE) CON IL PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE TEDESCA E LADINA (ART. 51 LEGGE COSTIT. N. 1 DEL 1971) - AMMISSIBILITA'.
SENT. 86/75 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (PROPOSTO NEI TRENTA GIORNI DELLE MODIFICHE STATUTARIE EX LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 1971) PER ASSERITO CONTRASTO DI NORME DELLA LEGISLAZIONE STATALE (IN MATERIA DI COMPETENZA STATALE) CON IL PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE TEDESCA E LADINA (ART. 51 LEGGE COSTIT. N. 1 DEL 1971) - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile un ricorso della Provincia di Bolzano proposto entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche allo statuto regionale con la legge costit. n. 1 del 1971 (che l'hanno abilitata a proporlo direttamente) ed inteso a denunciare non gia' una invocazione da parte di leggi statali anteriori di nuove competenze leggi statali anteriori di nuove competenze legislative attribuite successivamente alla Provincia, bensi' l'asserito contrasto di determinate norme poste dalle leggi stesse - al di fuori delle materie nelle quali sussiste una competenza legislativa provinciale - con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 51 del nuovo testo statutario: la Provincia ricorrente non potrebbe infatti in questo caso sostituire le disposizioni statali che ritenga lesive della sua autonomia legiferando essa stessa, ma e' soltanto lo Stato che ha la possibilita' di adeguare la propria legislazione alle esigenze di tutela innanzi indicate, tanto piu' che esse attengono strettamente alla situazione giuridica complessiva della Provincia interessata.
E' ammissibile un ricorso della Provincia di Bolzano proposto entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche allo statuto regionale con la legge costit. n. 1 del 1971 (che l'hanno abilitata a proporlo direttamente) ed inteso a denunciare non gia' una invocazione da parte di leggi statali anteriori di nuove competenze leggi statali anteriori di nuove competenze legislative attribuite successivamente alla Provincia, bensi' l'asserito contrasto di determinate norme poste dalle leggi stesse - al di fuori delle materie nelle quali sussiste una competenza legislativa provinciale - con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 51 del nuovo testo statutario: la Provincia ricorrente non potrebbe infatti in questo caso sostituire le disposizioni statali che ritenga lesive della sua autonomia legiferando essa stessa, ma e' soltanto lo Stato che ha la possibilita' di adeguare la propria legislazione alle esigenze di tutela innanzi indicate, tanto piu' che esse attengono strettamente alla situazione giuridica complessiva della Provincia interessata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte