Sentenza 86/1975 (ECLI:IT:COST:1975:86)
Massima numero 7757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/04/1975; Decisione del
09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/75 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - LEGGE STATALE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 33 E 34 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A. - DIRITTO DEI CITTADINI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA PRECEDENZA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO - SOPRAVVENUTO D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 280 - ACCOGLIMENTO DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 7 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 86/75 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - LEGGE STATALE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 33 E 34 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A. - DIRITTO DEI CITTADINI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA PRECEDENZA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO - SOPRAVVENUTO D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 280 - ACCOGLIMENTO DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 7 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle censure proposte con ricorsi della provincia di Bolzano nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", posto che le norme di attuazione al riguardo emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, N. 280 hanno ormai provveduto sull'argomento, uniformandosi ai principi dell'art. 7 della legge cost. del 1971 che erano stati dedotti come parametro e che affermano il principio del diritto dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano alla precedenza nel collocamento al lavoro.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle censure proposte con ricorsi della provincia di Bolzano nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", posto che le norme di attuazione al riguardo emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, N. 280 hanno ormai provveduto sull'argomento, uniformandosi ai principi dell'art. 7 della legge cost. del 1971 che erano stati dedotti come parametro e che affermano il principio del diritto dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano alla precedenza nel collocamento al lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 7
Altri parametri e norme interposte