Sentenza 86/1975 (ECLI:IT:COST:1975:86)
Massima numero 7757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  09/04/1975;  Decisione del  09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7754  7755  7756  7758  7759


Titolo
SENT. 86/75 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - LEGGE STATALE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 33 E 34 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A. - DIRITTO DEI CITTADINI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA PRECEDENZA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO - SOPRAVVENUTO D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 280 - ACCOGLIMENTO DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 7 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle censure proposte con ricorsi della provincia di Bolzano nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", posto che le norme di attuazione al riguardo emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, N. 280 hanno ormai provveduto sull'argomento, uniformandosi ai principi dell'art. 7 della legge cost. del 1971 che erano stati dedotti come parametro e che affermano il principio del diritto dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano alla precedenza nel collocamento al lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 7

Altri parametri e norme interposte