Sentenza 86/1975 (ECLI:IT:COST:1975:86)
Massima numero 7758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  09/04/1975;  Decisione del  09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7754  7755  7756  7757  7759


Titolo
SENT. 86/75 E. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA EX ART. 51 DELLA LEGGE COST. 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A.) - DIVERSITA' RISPETTO AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA SENZA DISTINZIONE DI LINGUA - IMPLICA L'ESIGENZA DI UN TRATTAMENTO SPECIFICAMENTE DIFFERENZIATO - PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - LEGITTIMAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO AD ASSUMERNE IN GIUDIZIO LA VIOLAZIONE.

Testo
Il principio di tutela delle minoranze tedesca e latina, affermato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, rappresenta senza dubbio qualche cosa di diverso e di piu' rispetto al principio di parita' dei cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza all'uno od all'altro gruppo linguistico, gia' enunciato nella prima parte dell'art. 2 dello Statuto e logico corollario, con specifico ferimento al tema in oggetto, del piu' generale principio dell'art. 3, primo comma, Cost.: tutela delle minoranze tedesca e ladina significa, infatti, esigenza di un trattamento specificamente differenziate, in applicazione piuttosto dell'art. 6 Cost. prescrivente che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 51

Altri parametri e norme interposte