Sentenza 86/1975 (ECLI:IT:COST:1975:86)
Massima numero 7758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/04/1975; Decisione del
09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/75 E. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA EX ART. 51 DELLA LEGGE COST. 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A.) - DIVERSITA' RISPETTO AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA SENZA DISTINZIONE DI LINGUA - IMPLICA L'ESIGENZA DI UN TRATTAMENTO SPECIFICAMENTE DIFFERENZIATO - PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - LEGITTIMAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO AD ASSUMERNE IN GIUDIZIO LA VIOLAZIONE.
SENT. 86/75 E. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA EX ART. 51 DELLA LEGGE COST. 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A.) - DIVERSITA' RISPETTO AL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI EGUAGLIANZA SENZA DISTINZIONE DI LINGUA - IMPLICA L'ESIGENZA DI UN TRATTAMENTO SPECIFICAMENTE DIFFERENZIATO - PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - LEGITTIMAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO AD ASSUMERNE IN GIUDIZIO LA VIOLAZIONE.
Testo
Il principio di tutela delle minoranze tedesca e latina, affermato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, rappresenta senza dubbio qualche cosa di diverso e di piu' rispetto al principio di parita' dei cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza all'uno od all'altro gruppo linguistico, gia' enunciato nella prima parte dell'art. 2 dello Statuto e logico corollario, con specifico ferimento al tema in oggetto, del piu' generale principio dell'art. 3, primo comma, Cost.: tutela delle minoranze tedesca e ladina significa, infatti, esigenza di un trattamento specificamente differenziate, in applicazione piuttosto dell'art. 6 Cost. prescrivente che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Il principio di tutela delle minoranze tedesca e latina, affermato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, rappresenta senza dubbio qualche cosa di diverso e di piu' rispetto al principio di parita' dei cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza all'uno od all'altro gruppo linguistico, gia' enunciato nella prima parte dell'art. 2 dello Statuto e logico corollario, con specifico ferimento al tema in oggetto, del piu' generale principio dell'art. 3, primo comma, Cost.: tutela delle minoranze tedesca e ladina significa, infatti, esigenza di un trattamento specificamente differenziate, in applicazione piuttosto dell'art. 6 Cost. prescrivente che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 51
Altri parametri e norme interposte