Sentenza 86/1975 (ECLI:IT:COST:1975:86)
Massima numero 7759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
09/04/1975; Decisione del
09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/75 F. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA EX ART. 51 DELLA LEGGE COST. 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A.) - INTERPRETAZIONE - IMPLICA GARANZIA CONTRO FORZATE ASSIMILAZIONI E PARTECIPAZIONE PROPORZIONALE ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE - ESTENSIONE A QUANTO ATTIENE ALLE MATERIE DELL'ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE E ALLE LIBERTA' SINDACALI - NON E' IMPOSTA DAL PRINCIPIO COSTITUZIONALE MA PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI UNA DISCREZIONALE VALUTAZIONE LEGISLATIVA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE E DI LIBERTA' SINDACALI (D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ARTT. 2 E 5; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ARTT. 45 E 47; LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ARTT. 27 E 29; LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, ART. 20; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 19-28) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (EX ARTT. 2 ANTERIORE STATUTO E 51 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 86/75 F. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA EX ART. 51 DELLA LEGGE COST. 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A.) - INTERPRETAZIONE - IMPLICA GARANZIA CONTRO FORZATE ASSIMILAZIONI E PARTECIPAZIONE PROPORZIONALE ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE - ESTENSIONE A QUANTO ATTIENE ALLE MATERIE DELL'ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE E ALLE LIBERTA' SINDACALI - NON E' IMPOSTA DAL PRINCIPIO COSTITUZIONALE MA PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI UNA DISCREZIONALE VALUTAZIONE LEGISLATIVA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE E DI LIBERTA' SINDACALI (D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ARTT. 2 E 5; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ARTT. 45 E 47; LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ARTT. 27 E 29; LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, ART. 20; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 19-28) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (EX ARTT. 2 ANTERIORE STATUTO E 51 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971 si rivolge essenzialmente nella duplice direzione di assicurarne, per un verso, la permanenza contro forzate assimilazioni e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione all'organizzazione politica e amministrativa della Provincia e della Regione, in proporzione della loro consistenza numerica. Al principio rimane estraneo quanto attiene alle materie della previdenza ed assistenza sociale e delle liberta' sindacali cosi' dei dipendenti pubblici come dei privati nei luoghi di lavoro: gli interessi afferenti a tale oggetto sono, infatti, comuni a tutti gli appartenenti alla stessa categoria professionale, lavoratori o datori di lavoro che siano, senza che la differenza di lingua o di origine etnica assuma al riguardo giuridica rilevanza. Pertanto, pur non escludendosi che il legislatore possa, nella sua discrezionalita', ritenere opportuna l'emanazione di norme particolari che valgano a soddisfare aspettative di carattere psicologico che si manifestano nella realta' sociale, nel caso, sul piano della legittimita' costituzionale non sussiste contrasto tra l'indicato principio statutario e le norme della legislazione statale impugnate in base ad esso dalla Provincia di Bolzano: artt. 2 e 5 D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale"; 45 e 47 legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"; 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"; 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153"; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e norme sul collocamento".
Il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971 si rivolge essenzialmente nella duplice direzione di assicurarne, per un verso, la permanenza contro forzate assimilazioni e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione all'organizzazione politica e amministrativa della Provincia e della Regione, in proporzione della loro consistenza numerica. Al principio rimane estraneo quanto attiene alle materie della previdenza ed assistenza sociale e delle liberta' sindacali cosi' dei dipendenti pubblici come dei privati nei luoghi di lavoro: gli interessi afferenti a tale oggetto sono, infatti, comuni a tutti gli appartenenti alla stessa categoria professionale, lavoratori o datori di lavoro che siano, senza che la differenza di lingua o di origine etnica assuma al riguardo giuridica rilevanza. Pertanto, pur non escludendosi che il legislatore possa, nella sua discrezionalita', ritenere opportuna l'emanazione di norme particolari che valgano a soddisfare aspettative di carattere psicologico che si manifestano nella realta' sociale, nel caso, sul piano della legittimita' costituzionale non sussiste contrasto tra l'indicato principio statutario e le norme della legislazione statale impugnate in base ad esso dalla Provincia di Bolzano: artt. 2 e 5 D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale"; 45 e 47 legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"; 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"; 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153"; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e norme sul collocamento".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 51
Altri parametri e norme interposte