Sentenza 87/1975 (ECLI:IT:COST:1975:87)
Massima numero 7760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  09/04/1975;  Decisione del  09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7761


Titolo
SENT. 87/75 A. CITTADINANZA - LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, ART. 10, TERZO COMMA - CITTADINA MARITATA A STRANIERO - PERDITA DELLA CITTADINANZA SE IL MARITO POSSIEDA UNA CITTADINANZA CHE PER FATTO DEL MATRIMONIO A LEI SI COMUNICHI - EFFETTO INDIPENDENTE DALLA VOLONTA' DELLA DONNA, ANCHE SE CONTRARIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONIUGI E TRA LE STESSE DONNE ITALIANE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 - nella parte in cui prevede esclusivamente nei riguardi della donna che si mariti con uno straniero la cui cittadinanza le si comunichi a seguito del matrimonio, la perdita della cittadinanza italiana - crea un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi; crea, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie; pone, infine, la donna in uno stato di evidente inferiorita', privandola automaticamente, per il solo fatto di matrimonio, dei diritti di cittadina italiana, e nuoce all'unita' familiare in quanto potrebbe indurre la donna a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a scioglierlo una volta compiuto. Detta disposizione e' pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volonta' della donna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte