Sentenza 87/1975 (ECLI:IT:COST:1975:87)
Massima numero 7761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  09/04/1975;  Decisione del  09/04/1975
Deposito del 16/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7760


Titolo
SENT. 87/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DEL MARITO AL TEMPO DELLA CELEBRAZIONE - COD.CIV., ART, 19 DELLE PRELEGGI - INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.

Testo
Spetta al giudice a quo - cui a tal fine vanno restituiti gli atti ove non vi abbia provveduto - valutare in modo adeguato la rilevanza nel giudizio di merito della questione sottoposta all'esame della Corte e darne motivazione nell'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, il quale prescrive che i rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione, perche' nell'ordinanza non e' motivata la rilevanza della questione per il giudizio a quo avente come oggetto la produttivita' di effetti di un contratto di alienazione di una cosa mobile ad una donna, espressamente subordinato alla condizione che la cosa dovesse rimanere in proprieta' esclusiva di cittadini italiani, non essendo tra l'altro indicata la natura della condizione e gli effetti di essa in ordine all'efficacia e alla risoluzione del contratto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte