Sentenza 91/1975 (ECLI:IT:COST:1975:91)
Massima numero 7765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
23/04/1975; Decisione del
23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7766
Titolo
SENT. 91/75 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - POLIZIA DELLE CAVE E MINIERE - D.P.R. 9 APRILE 1959, N. 128, ART. 55 - INCHIESTA INFORTUNISTICA - ACCERTAMENTI TECNICI SU FATTI CHE POSSONO ANCHE COSTITUIRE REATI - OMESSA PREVISIONE DI DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI DIFESA - FUNZIONARIO CUI L'INDAGINE E' DEMANDATA - E' UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OBBLIGO DI OSSERVARE LE NORME SULL'ISTRUZIONE FORMALE - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 91/75 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - POLIZIA DELLE CAVE E MINIERE - D.P.R. 9 APRILE 1959, N. 128, ART. 55 - INCHIESTA INFORTUNISTICA - ACCERTAMENTI TECNICI SU FATTI CHE POSSONO ANCHE COSTITUIRE REATI - OMESSA PREVISIONE DI DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI DIFESA - FUNZIONARIO CUI L'INDAGINE E' DEMANDATA - E' UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OBBLIGO DI OSSERVARE LE NORME SULL'ISTRUZIONE FORMALE - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (contenente norme sulla polizia delle miniere) che demanda al funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali su fatti che possono anche costituire reati. Ed invero, la norma in esame, (impugnata sotto il profilo che nulla dispone per il rispetto delle garanzie di difesa previste in via generale dall'art. 304 bis c.p.p. ed estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225 dello stesso codice) contiene una mera attribuzione di competenza (senza disciplinare in alcun modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento dell'attivita' istruttoria) al funzionamento delle miniere che, per altro, come ufficiale di polizia giudiziaria, e' vincolato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'art. 225 (nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971 n. 62) e nell'art. 223 c.p.p.. Di conseguenza, detto funzionario deve osservare, nel compimento degli accertamenti commessigli, le norme sulla istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304 bis del codice di procedura penale. Cfr.: sent. n. 145/1974.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (contenente norme sulla polizia delle miniere) che demanda al funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali su fatti che possono anche costituire reati. Ed invero, la norma in esame, (impugnata sotto il profilo che nulla dispone per il rispetto delle garanzie di difesa previste in via generale dall'art. 304 bis c.p.p. ed estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225 dello stesso codice) contiene una mera attribuzione di competenza (senza disciplinare in alcun modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento dell'attivita' istruttoria) al funzionamento delle miniere che, per altro, come ufficiale di polizia giudiziaria, e' vincolato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'art. 225 (nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971 n. 62) e nell'art. 223 c.p.p.. Di conseguenza, detto funzionario deve osservare, nel compimento degli accertamenti commessigli, le norme sulla istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304 bis del codice di procedura penale. Cfr.: sent. n. 145/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte