Sentenza 92/1975 (ECLI:IT:COST:1975:92)
Massima numero 7767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
23/04/1975; Decisione del
23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 92/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI AI SANITARI - CRITERI PER CALCOLARNE L'IMPORTO - LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 315, ART. 5, PRIMO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 92/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI AI SANITARI - CRITERI PER CALCOLARNE L'IMPORTO - LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 315, ART. 5, PRIMO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, n. 315 (concernente il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari) non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non contempla che, nella serie delle retribuzioni pensionabili annue, costituenti la pensione teorica degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sia inclusa anche la retribuzione effettivamente corrisposta agli interessati alla data di cessanzione dal servizio.
L'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, n. 315 (concernente il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari) non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non contempla che, nella serie delle retribuzioni pensionabili annue, costituenti la pensione teorica degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sia inclusa anche la retribuzione effettivamente corrisposta agli interessati alla data di cessanzione dal servizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte