Sentenza 92/1975 (ECLI:IT:COST:1975:92)
Massima numero 7767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7768  7769  7770


Titolo
SENT. 92/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI AI SANITARI - CRITERI PER CALCOLARNE L'IMPORTO - LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 315, ART. 5, PRIMO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, n. 315 (concernente il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari) non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non contempla che, nella serie delle retribuzioni pensionabili annue, costituenti la pensione teorica degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sia inclusa anche la retribuzione effettivamente corrisposta agli interessati alla data di cessanzione dal servizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte