Sentenza 92/1975 (ECLI:IT:COST:1975:92)
Massima numero 7768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7767  7769  7770


Titolo
SENT. 92/75 B. PENSIONE - CARATTERE RETRIBUTIVO - IMPLICAZIONI QUANTO ALLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM.

Testo
L'affermazione circa il carattere retributivo riconosciuto alla pensione, quale compenso differito per il lavoro prestato, non comporta, ai fini della determinazione del quantum, che il calcolo della pensione debba sempre farsi con riferimento, in tutto e in parte, all'importo della retribuzione percepita a quella data, ma esprime solo l'esigenza di un graduale adeguamento del trattamento di quiescenza al livello economico di attivita'. A tale esigenza si e' ispirato il legislatore, secondo criteri ed apprezzamenti implicanti un giudizio di merito che e' prerogativa del Parlamento, nei diversi settori della previdenza sociale e, per quanto riguarda i sanitari, prima con la legge n. 315 del 1967 e, da ultimo, con la legge 11 agosto 1972 n. 485, per il personale sanitario collocato a riposo a partire dall'1 luglio 1971. Pertanto, non contrasta con l'art. 36 della Costituzione, la disposizione dell'art. 5 della legge n. 315 del 1967, che sposta, ai fini pensionistici, all'1 gennaio dell'anno successivo l'efficacia dei miglioramenti economici concessi nel corso dell'anno precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte