Sentenza 92/1975 (ECLI:IT:COST:1975:92)
Massima numero 7769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7767  7768  7770


Titolo
SENT. 92/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE AI SANITARI - CRITERI PER CALCOLARNE L'IMPORTO - LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 315, ART. 5, PRIMO COMMA - DIVERSO TRATTAMENTO PENSIONISTICO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le Casse pensioni, amministrate dal Ministero del Tesoro, hanno in comune solo l'organo che le amministra, e sono tra loro distinte ed autonome, ciascuna con un proprio bilancio in cui le entrate, rappresentate dai contributi, e le spese, costituite dalle erogazioni per pagamento pensioni, variano da cassa a cassa, in rapporto al vario ammontare delle retribuzioni, su cui gravano differenti oneri contributivi. Ne consegue che il diverso trattamento pensionistico fra gli iscritti alle varie casse, trovando giustificazione nella diversita' della strutturazione di esse fondata sulla differenza di base esistente tra le varie categorie di iscritti, non puo' dare luogo a censure sul rispetto del principio di eguaglianza, il quale puo' ritenersi violato solo quando un trattamento differenziato e' applicato a situazioni che abbiano caratteristiche identiche o, almeno, analoghe. Pertanto, non viola l'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 5 della legge n. 315 del 1967 sotto il profilo della disparita' di trattamento tra le categorie di dipendenti assoggettati a contribuzione a favore delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte