Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica - Non implausibilità delle censure - Ragionevole collegamento alle disposizioni impugnate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica - Non implausibilità delle censure - Ragionevole collegamento alle disposizioni impugnate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio in via principale, il ricorrente - a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità - non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per avere il ricorrente omesso di effettuare il tentativo d'interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, formulata in riferimento al ricorso nel suo complesso). (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 154 del 2017, n. 189 del 2016 e n. 156 del 2016).
Nel giudizio in via principale, il ricorrente - a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità - non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per avere il ricorrente omesso di effettuare il tentativo d'interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, formulata in riferimento al ricorso nel suo complesso). (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 154 del 2017, n. 189 del 2016 e n. 156 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte