Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  23/06/2020;  Decisione del  23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43365  43366  43368  43369  43370  43371  43372  43373  43374  43375  43376  43377  43378  43379  43380  43381


Titolo
Ricorso in via principale - Questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica - Non implausibilità delle censure - Ragionevole collegamento alle disposizioni impugnate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio in via principale, il ricorrente - a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità - non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per avere il ricorrente omesso di effettuare il tentativo d'interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, formulata in riferimento al ricorso nel suo complesso). (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 154 del 2017, n. 189 del 2016 e n. 156 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/03/2019  n. 14  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte