Sentenza 93/1975 (ECLI:IT:COST:1975:93)
Massima numero 7771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 93/75. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 217, SECONDO COMMA, E 219, TERZO COMMA - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI - CONFIGURAZIONE DI UN REATO DI PERICOLO PRESUNTO E RELATIVE SANZIONI PENALI - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 217 della vigente legge fallimentare sanziona l'obbligo legale dell'imprenditore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui inosservanza, collegata al fallimento, da' luogo ad un reato di pericolo presunto, ed e' punita per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze dannose che ne possono derivare. Peraltro deve rilevarsi che nello stesso art. 217 la pena edittale della reclusione e' prevista nella misura "da sei mesi a due anni", rimettendo al potere discrezionale del giudice la sua determinazione concreta, secondo i criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 del c.p.; e inoltre le disposizioni dell'art. 219 consentono l'applicazione di aumenti e diminuzioni con riguardo alle circostanze aggravanti ed attenuanti, offrendo al giudice la possibilita' di una equa graduazione anche in rapporto alla entita' del danno patrimoniale eventualmente prodotto dalla c.d. bancarotta semplice documentale. Infine l'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 219 per il caso di danno di speciale tenuita' deve essere a maggior ragione applicata, quando risulti non esservi stato alcun danno per i creditori. E' pertanto da escludere che gli artt. 217 e 219 d.F. siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte