Sentenza 94/1975 (ECLI:IT:COST:1975:94)
Massima numero 7772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
23/04/1975; Decisione del
23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 94/75. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 98 E 99 - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE AFFIDATA ALLO STESSO GIUDICE DELEGATO - FINALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24, 101, 102 E 108 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA', COSTITUZIONALE.
SENT. 94/75. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 98 E 99 - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ISTRUZIONE AFFIDATA ALLO STESSO GIUDICE DELEGATO - FINALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24, 101, 102 E 108 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA', COSTITUZIONALE.
Testo
Sono infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 108 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare). Infatti, la partecipazione del giudice delegato all'istruzione e alla decisione delle cause di opposizione, mentre risponde all'esigenza di assicurare il rapido svolgimento ed il miglior rendimento dell'attivita' giurisdizionale, non puo' pregiudicare la decisione del Tribunale, giacche' l'appartenenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita' (sent. n. 158 del 1970). E d'altra parte, una volta escluso che detta partecipazione pregiudichi l'imparzialita' e la liberta' della decisione non si vede quale pregiudizio possano ricevere le parti in ordine all'esercizio del diritto di difesa, posto che, com'e' pacifico, nessuna limitazione e' apposta dalla legge alla loro attivita' processuale.
Sono infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 108 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare). Infatti, la partecipazione del giudice delegato all'istruzione e alla decisione delle cause di opposizione, mentre risponde all'esigenza di assicurare il rapido svolgimento ed il miglior rendimento dell'attivita' giurisdizionale, non puo' pregiudicare la decisione del Tribunale, giacche' l'appartenenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita' (sent. n. 158 del 1970). E d'altra parte, una volta escluso che detta partecipazione pregiudichi l'imparzialita' e la liberta' della decisione non si vede quale pregiudizio possano ricevere le parti in ordine all'esercizio del diritto di difesa, posto che, com'e' pacifico, nessuna limitazione e' apposta dalla legge alla loro attivita' processuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte