Sentenza 95/1975 (ECLI:IT:COST:1975:95)
Massima numero 7773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7774


Titolo
SENT. 95/75 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PRETORILE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 74, ULTIMO COMMA - SUCCESSIVA DISPOSIZIONE PERCHE' SI PROCEDA - NON VIOLA GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non da' luogo a preclusioni, ne' limita la possibilita' per il p.m. o per il pretore di procedere in qualunque momento, pur se non siano insorte nuove prove e senza che occorra un preventivo atto di revoca. L'art. 74, u.co., c.p.p., nella parte in cui stabilisce che dopo il decreto di archiviazione del pretore, "il procuratore della Repubblica...puo'...disporre invece che si proceda", non contrasta con gli artt. 101, secondo comma, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. Con sent. n. 102 del 1964 di questa Corte, si e' infatti precisato che il provvedimento di archiviazione non chiude ne' definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non voler iniziare; e che il procuratore della Repubblica, quando dispone che si proceda, esercita, egli, l'azione penale dinanzi al pretore, cioe' eccezionalmente attua il principio della domanda del procedimento pretorile, di guisa che i due organi operano non in ragione di un rapporto gerarchico, ma nell'esplicazione di funzioni diverse. Il principio dell'equidistanza del p.m. e dell'imputato non puo' inoltre valere nei confronti della persona cui il decreto e' favorevole, ne' sono violati i precetti costituzionali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, perche', rispettivamente, le garanzie difensive sono predisposte in funzione del procedimento ed il meccanismo accolto nella norma denunziata non toglie certezza circa il giudice che in concreto deve giudicare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte