Sentenza 96/1975 (ECLI:IT:COST:1975:96)
Massima numero 7775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7776  7777


Titolo
SENT. 96/75 A. GIURISDIZIONE - NOZIONE - COMPRENDE NON SOLO L'ATTIVITA' DECISORIA DEL GIUDICE, MA ANCHE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ATTRIBUITA AL P.M. - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 389 A 397 - ISTRUZIONE SOMMARIA SVOLTA DAL P.M. - NON VIOLANO L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 102 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle norme (artt. 389 a 397 cod. proc. pen.) concernenti l'attivita' istruttoria sommaria svolta dal p.m.; giacche' nel concetto di "giurisdizione" -quale contemplato dall'art. 102 indicato- deve intendersi compresa non solo l'attivita' decisoria, peculiare del giudice, ma anche l'attivita' di esercizio dell'azione penale che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fini di giustizia e che l'art. 102 Cost., appunto, attribuisce al p.m.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte