Sentenza 96/1975 (ECLI:IT:COST:1975:96)
Massima numero 7776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7775  7777


Titolo
SENT. 96/75 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 396 E 406 - RICHIESTA DEL P.M. (ED EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO) - NON ATTIENE AL GIUDIZIO IN SENSO TECNICO NE' ESORBITA DALLA FUNZIONE PROPRIA DEL P.M. - NON E' VIOLATO L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In particolare non contrastano con l'art. 102 Cost., gli artt. 396 e 406 cod. proc. pen., in quanto la "richiesta" del p.m. - a seguito della quale il Presidente del tribunale e' tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio - se pur evidentemente, implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte, e' comunque diversa dal giudizio in senso tecnico (non implicando alcuna decisione sulla notitia criminis) e, percio' non esorbita dalla funzione di iniziativa penale riconosciuta al p.m.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte