Sentenza 96/1975 (ECLI:IT:COST:1975:96)
Massima numero 7776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
23/04/1975; Decisione del
23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 96/75 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 396 E 406 - RICHIESTA DEL P.M. (ED EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO) - NON ATTIENE AL GIUDIZIO IN SENSO TECNICO NE' ESORBITA DALLA FUNZIONE PROPRIA DEL P.M. - NON E' VIOLATO L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 96/75 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 396 E 406 - RICHIESTA DEL P.M. (ED EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO) - NON ATTIENE AL GIUDIZIO IN SENSO TECNICO NE' ESORBITA DALLA FUNZIONE PROPRIA DEL P.M. - NON E' VIOLATO L'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In particolare non contrastano con l'art. 102 Cost., gli artt. 396 e 406 cod. proc. pen., in quanto la "richiesta" del p.m. - a seguito della quale il Presidente del tribunale e' tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio - se pur evidentemente, implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte, e' comunque diversa dal giudizio in senso tecnico (non implicando alcuna decisione sulla notitia criminis) e, percio' non esorbita dalla funzione di iniziativa penale riconosciuta al p.m.
In particolare non contrastano con l'art. 102 Cost., gli artt. 396 e 406 cod. proc. pen., in quanto la "richiesta" del p.m. - a seguito della quale il Presidente del tribunale e' tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio - se pur evidentemente, implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte, e' comunque diversa dal giudizio in senso tecnico (non implicando alcuna decisione sulla notitia criminis) e, percio' non esorbita dalla funzione di iniziativa penale riconosciuta al p.m.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte