Sentenza 96/1975 (ECLI:IT:COST:1975:96)
Massima numero 7777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
23/04/1975; Decisione del
23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 96/75 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 389 A 397 - ATTINENZA ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - GARANZIA DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - OPERA SOLO PER L'ATTIVITA' DELL'ORGANO GIUDICANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25).
SENT. 96/75 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 389 A 397 - ATTINENZA ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - GARANZIA DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - OPERA SOLO PER L'ATTIVITA' DELL'ORGANO GIUDICANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25).
Testo
Gli artt. 389 a 397 cod. proc. pen., indicati, neppure, infine, violano l'art. 25 Cost., poiche' l'esplicazione (da tali norme previste) di atti istruttori da parte del p.m. resta contenuta nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione penale e si arresta di fronte ad atti di contenuto decisorio (come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio), che il p.m. e' tenuto a chiedere all'organo giudicante, di fronte ai quali soltanto opera la garanzia della precostituzione del giudice.
Gli artt. 389 a 397 cod. proc. pen., indicati, neppure, infine, violano l'art. 25 Cost., poiche' l'esplicazione (da tali norme previste) di atti istruttori da parte del p.m. resta contenuta nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione penale e si arresta di fronte ad atti di contenuto decisorio (come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio), che il p.m. e' tenuto a chiedere all'organo giudicante, di fronte ai quali soltanto opera la garanzia della precostituzione del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte