Sentenza 96/1975 (ECLI:IT:COST:1975:96)
Massima numero 7777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7775  7776


Titolo
SENT. 96/75 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 389 A 397 - ATTINENZA ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - GARANZIA DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - OPERA SOLO PER L'ATTIVITA' DELL'ORGANO GIUDICANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25).

Testo
Gli artt. 389 a 397 cod. proc. pen., indicati, neppure, infine, violano l'art. 25 Cost., poiche' l'esplicazione (da tali norme previste) di atti istruttori da parte del p.m. resta contenuta nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione penale e si arresta di fronte ad atti di contenuto decisorio (come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio), che il p.m. e' tenuto a chiedere all'organo giudicante, di fronte ai quali soltanto opera la garanzia della precostituzione del giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte