Sentenza 98/1975 (ECLI:IT:COST:1975:98)
Massima numero 7779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 98/75. PROCESSO PENALE - PARTI - COD. PROC. PEN., ART. 94, SECONDO COMMA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITA' PER LA OMISSIONE DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - IRRAZIONALITA' DELLA SANZIONE RISPETTO A QUELLA CONSISTENTE NEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DEGLI ATTI DA NOTIFICARSI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 94, secondo co., del cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilita', la indicazione dell'elezione di domicilio nel comune ove e' in corso l'istruzione e il giudizio, e' costituzionalmente illegittimo, perche', senza alcuna razionalita', collega la produzione di un effetto grave ed irreparabile, quale l'esclusione dal giudizio penale della parte lesa costituita parte civile, alla mera omissione di un adempimento formale. Tale omissione, per altro, ha gia' trovato nell'ordinamento processuale civile adeguata sanzione nel deposito in cancelleria dei vari atti da notificarsi; e la stessa sanzione, secondo la Corte, puo' essere certamente applicata anche all'istituto della costituzione di parte civile, senza alterare la peculiare situazione processuale che si realizza con l'inserimento dell'azione civile nel processo penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte