Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Principi e finalità - Contrasto a ogni forma di infiltrazione del crimine organizzato - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Principi e finalità - Contrasto a ogni forma di infiltrazione del crimine organizzato - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la Regione condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause, e che disciplina l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, nonché ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva. Pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sé contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze e nemmeno eccentriche rispetto alle funzioni che la normativa sulla sicurezza integrata permette alle Regioni di esercitare. Esse, dunque, sono prive di portata lesiva, specie nel caso in cui le finalità delle azioni previste siano legate alla diffusione dell'educazione alla responsabilità sociale e della cultura della legalità. (Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019, n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la Regione condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause, e che disciplina l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, nonché ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva. Pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sé contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze e nemmeno eccentriche rispetto alle funzioni che la normativa sulla sicurezza integrata permette alle Regioni di esercitare. Esse, dunque, sono prive di portata lesiva, specie nel caso in cui le finalità delle azioni previste siano legate alla diffusione dell'educazione alla responsabilità sociale e della cultura della legalità. (Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019, n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 1
co. 2
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte