Sentenza 99/1975 (ECLI:IT:COST:1975:99)
Massima numero 7781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  23/04/1975;  Decisione del  23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7780  15842


Titolo
SENT. 99/75 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - DIFESA TECNICO - PROCESSUALE - NON ESCLUDE L'AUTODIFESA DELL'IMPUTATO - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - FINALITA'.

Testo
Nel processo penale acquista rilievo, accanto alla difesa tecnica, cui attende il difensore, l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attivita' mediante le quali l'imputato e' posto in grado di influire sullo svolgimento dialettico del processo e di contribuire cosi', attivamente, ad una piu' sicura ricerca della verita' materiale (sent. n. 186 del 1973). L'uno e l'altro aspetto del diritto di difesa trovano puntuale riscontro nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione che tutela l'autodifesa, non meno della difesa tecnica, quale diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio, sino al momento di chiusura del dibattimento (sent. n. 205 del 1971).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte