Sentenza 100/1975 (ECLI:IT:COST:1975:100)
Massima numero 7782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
23/04/1975; Decisione del
23/04/1975
Deposito del 29/04/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 100/75. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER POSTA IN PIEGO CHIUSO E RACCOMANDATO - FINALITA' - NOTIFICA NEI MODI ORDINARI AMMESSA SOLO IN CASO DI IRREPERIBILITA' DEL DESTINATARIO - LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 773, ART. 3 (SOSTITUTIVA DELL'ART. 304 COD. PROC. PEN.) - NON VIOLA L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 100/75. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER POSTA IN PIEGO CHIUSO E RACCOMANDATO - FINALITA' - NOTIFICA NEI MODI ORDINARI AMMESSA SOLO IN CASO DI IRREPERIBILITA' DEL DESTINATARIO - LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 773, ART. 3 (SOSTITUTIVA DELL'ART. 304 COD. PROC. PEN.) - NON VIOLA L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il testo dell'art. 304 c.p.p.), il quale prescrive che la comunicazione giudiziaria sia effettuata per posta in piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno, consentendo la notifica nei modi ordinari, ad opera dell'ufficiale giudiziario, solo nell'ipotesi in cui l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario. Invero, per evitare che la comunicazione giudiziaria diretta all'indiziato finisca nelle mani della parte lesa bastera' apporre sul plico raccomandato, accanto al nome del destinatario, la dicitura "a lui solo", o altra equivalente, poiche' in tal caso, a norma dell'art. 37 cpv. del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, contenente il regolamento di esecuzione del codice postale (il quale resta il vigore nonostante l'emanazione del nuovo testo unico in materia postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione del nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R.), il plico non potra' essere consegnato ad altri che a lui medesimo.
E' infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il testo dell'art. 304 c.p.p.), il quale prescrive che la comunicazione giudiziaria sia effettuata per posta in piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno, consentendo la notifica nei modi ordinari, ad opera dell'ufficiale giudiziario, solo nell'ipotesi in cui l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario. Invero, per evitare che la comunicazione giudiziaria diretta all'indiziato finisca nelle mani della parte lesa bastera' apporre sul plico raccomandato, accanto al nome del destinatario, la dicitura "a lui solo", o altra equivalente, poiche' in tal caso, a norma dell'art. 37 cpv. del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, contenente il regolamento di esecuzione del codice postale (il quale resta il vigore nonostante l'emanazione del nuovo testo unico in materia postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione del nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R.), il plico non potra' essere consegnato ad altri che a lui medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte