Sentenza 101/1975 (ECLI:IT:COST:1975:101)
Massima numero 7783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 101/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DECRETI LEGISLATIVI ATTRIBUTIVI DI EFFICACIA ERGA OMNES A CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO IN BASE ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - CLAUSOLE CONTRATTUALI IN CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DI LEGGE O CON LA COSTITUZIONE - NON HANNO FORZA DI LEGGE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTE NEI LORO CONFRONTI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 101/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DECRETI LEGISLATIVI ATTRIBUTIVI DI EFFICACIA ERGA OMNES A CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO IN BASE ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - CLAUSOLE CONTRATTUALI IN CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DI LEGGE O CON LA COSTITUZIONE - NON HANNO FORZA DI LEGGE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTE NEI LORO CONFRONTI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Con la delega conferita al Governo mediante la legge 14 luglio 1959, n. 741, il legislatore non ha inteso dare forza di legge alle singole clausole contrattuali che eventualmente risultino in contrasto con norme imperative di legge, e a maggior ragione con precetti costituzionali: e pertanto in tal caso non sorgono questioni di legittimita' costituzionale, ma questioni di mera interpretazione di quelle clausole, rimessa, secondo i principi, al giudice ordinario. Debbono quindi dichiararsi inammissibili le questioni sollevate rispetto a decreti legislativi che, emanati in base alla legge suddetta, siano stati impugnati, per preteso eccesso di delega, sotto tali profili. (Nella specie: D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 426, in relazione agli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, e D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, in relazione all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende industriali).
Con la delega conferita al Governo mediante la legge 14 luglio 1959, n. 741, il legislatore non ha inteso dare forza di legge alle singole clausole contrattuali che eventualmente risultino in contrasto con norme imperative di legge, e a maggior ragione con precetti costituzionali: e pertanto in tal caso non sorgono questioni di legittimita' costituzionale, ma questioni di mera interpretazione di quelle clausole, rimessa, secondo i principi, al giudice ordinario. Debbono quindi dichiararsi inammissibili le questioni sollevate rispetto a decreti legislativi che, emanati in base alla legge suddetta, siano stati impugnati, per preteso eccesso di delega, sotto tali profili. (Nella specie: D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 426, in relazione agli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, e D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, in relazione all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende industriali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte