Sentenza 101/1975 (ECLI:IT:COST:1975:101)
Massima numero 7784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7783  7785


Titolo
SENT. 101/75 B. LAVORO - RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - PERSONALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE TECNICA O AMMINISTRATIVA DI UN'AZIENDA - SUA DIRETTA RESPONSABILITA' NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI - LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370, ART. 1, N. 4 - DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE CIRCA LA SCADENZA FESTIVA E LA PERIODICITA' SETTIMANALE DEL RIPOSO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel ribadire che l'art. 36, terzo comma, della Costituzione garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, la Corte ha tuttavia precisato che, col termine "riposo settimanale", il costituente intese esprimere sostanzialmente il concetto della periodicita' del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con cio' escludere la possibilita' di discipline difformi in relazione alla diversa qualita' e alla varieta' di tipi del lavoro, sempreche' si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque "non vengano superati i limiti di ragionevolezza". Conseguentemente, la norma dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, per cui le disposizioni circa il riposo domenicale e settimanale ivi previste non si applicano "al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita' nell'andamento dei servizi", deve essere interpretata, in conformita' alla sua chiara ratio prima ancora che al testo costituzionale, non gia' nel senso che ai dirigenti tale riposo sia o possa essere negato, bensi' nel senso che per questa categoria di lavoratori, in rapporto alla natura delle loro funzioni e alle esigenze connesse alla responsabilita' delle gestioni aziendali, ben puo' ammettersi la prestazione del lavoro anche nella domenica ed il differimento della pausa settimanale. Nell'eventualita' di un arbitrario comportamento dell'imprenditore pubblico o privato, che senza apprezzabile motivo pretendesse privare un dirigente del riposo festivo senza mai consentirgli la necessaria vacanza periodica, rimarrebbe pur sempre aperta la possibilita' di un intervento del giudice. E' percio' da escludersi che l'indicata disposizione dell'art. 1, n. 4, legge n. 370 del 1934, sia in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Cfr.: sent. nn. 76 del 1962, 146 del 1971 e 150 del 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte