Sentenza 101/1975 (ECLI:IT:COST:1975:101)
Massima numero 7785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 101/75 C. LAVORO - ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO - PERSONALE DELLE AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI - R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692, ART. 1 (CONVERTITO IN LEGGE 17 APRILE 1925, N. 473) - INAPPLICABILITA' AL PERSONALE DIRETTIVO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 101/75 C. LAVORO - ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO - PERSONALE DELLE AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI - R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692, ART. 1 (CONVERTITO IN LEGGE 17 APRILE 1925, N. 473) - INAPPLICABILITA' AL PERSONALE DIRETTIVO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ove e' disposto che l'orario massimo normale di lavoro, per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, (ivi stabilito in otto ore al giorno a quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo), "non si applica al personale direttivo delle aziende" non e' in contrasto con l'art. 36 Cost. Infatti, l'esigenza del limite orario legale non sussiste per la speciale categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali e' attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti: categoria a se' stante, per caratteristiche peculiari a cui corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico. - S. n. 121/1972.
Il secondo comma dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ove e' disposto che l'orario massimo normale di lavoro, per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, (ivi stabilito in otto ore al giorno a quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo), "non si applica al personale direttivo delle aziende" non e' in contrasto con l'art. 36 Cost. Infatti, l'esigenza del limite orario legale non sussiste per la speciale categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali e' attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti: categoria a se' stante, per caratteristiche peculiari a cui corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico. - S. n. 121/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte