Sentenza 102/1975 (ECLI:IT:COST:1975:102)
Massima numero 7786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7787  7788


Titolo
SENT. 102/75 A. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2. - INTERPRETAZIONE - RESTRIZIONI ALLA SFERA GIURIDICA RESE NECESSARIE DALLA TUTELA DELL'ORDINE SOCIALE.

Testo
L'art. 2 Cost. eleva a regola fondamentale, per quanto attiene ai rapporti tra la collettivita' ed i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalita' umana e che appartengono all'uomo inteso come essere libero. Detta disposizione deve essere necessariamente ricollegata alle altre norme costituzionali per identificare, anche nei loro limiti, tali diritti inviolabili. E nel riconoscere questi diritti e i doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale, l'art. 2 non puo' escludere che a carico dei cittadini siano disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale, divenendo altrimenti illusori per tutti i diritti primari e fondamentali dell'uomo, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito della legge, della civile regolamentazione, del costume corrente, senza cioe' che siano contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza. Cfr.: sentt. n. 11 del 1956, n. 75 del 1966, n. 16 del 1968 e n. 168 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte