Sentenza 102/1975 (ECLI:IT:COST:1975:102)
Massima numero 7787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7786  7788


Titolo
SENT. 102/75 B. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - COD. PEN., ART. 670 - REPRESSIONE PENALE DELL'ACCATTONAGGIO - CITTADINI CHE NON LAVORANO - PRETESO DIRITTO DI SOLLECITARE PUBBLICAMENTE ALTRI A PROVVEDERE AL LORO MANTENIMENTO - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La repressione penale dell'accattonaggio non comprime affatto i diritti inviolabili dell'uomo e tantomeno rappresenta un'indiretta coercizione nei riguardi di quei soggetti che rifiutano di dedicarsi ad un lavoro. Al cittadino che non svolge attivita' lavorativa non puo' riconoscersi, per cio' solo, il diritto di sollecitare pubblicamente altri a provvedere al suo mantenimento. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 2 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670 cod. pen..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte