Sentenza 102/1975 (ECLI:IT:COST:1975:102)
Massima numero 7788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 102/75 C. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - CODICE PENALE, ART. 670 - REPRESSIONE DELL'ACCATTONAGGIO - IPOTESI PARTICOLARI - STATO DI BISOGNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 4, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - FATTO DI CHI, FISICAMENTE DEBILITATO E PRIVO DI SOCCORSI, E' INDOTTO ALLA MENDICITA' DALLA CARENZA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA CUI AVREBBE DIRITTO EX ART. 38 COST. - RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 54 (STATO DI NECESSITA') COD. PEN..
SENT. 102/75 C. REATO IN GENERE - QUESTUA E MENDICITA' - CODICE PENALE, ART. 670 - REPRESSIONE DELL'ACCATTONAGGIO - IPOTESI PARTICOLARI - STATO DI BISOGNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 4, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - FATTO DI CHI, FISICAMENTE DEBILITATO E PRIVO DI SOCCORSI, E' INDOTTO ALLA MENDICITA' DALLA CARENZA DELL'ASSISTENZA PUBBLICA CUI AVREBBE DIRITTO EX ART. 38 COST. - RIENTRA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 54 (STATO DI NECESSITA') COD. PEN..
Testo
L'orientamento della giurisprudenza, che in linea generale ha escluso che, riguardo al reato di accattonaggio, lo stato di bisogno possa confondersi con lo stato di necessita', non puo' essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni oggettive e soggettive direttamente riferibili, tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete ai fini di una decisione non in conflitto con diritti primari incomprimibili. Sotto questo profilo ben puo' rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali, si induca alla mendicita' per non essere stato messo in condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il concetto di attualita' del pericolo di un danno grave alla persona, quale e' quello che puo' essere determinato da uno stato di bisogno non voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo. Solo in tali limiti, pertanto, puo' ritenersi non fondata la questione dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in ordine agli aspetti particolari suddetti, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione.
L'orientamento della giurisprudenza, che in linea generale ha escluso che, riguardo al reato di accattonaggio, lo stato di bisogno possa confondersi con lo stato di necessita', non puo' essere accolto nel suo rigido schematismo in ordine a quelle situazioni oggettive e soggettive direttamente riferibili, tanto all'art. 4 quanto all'art. 38 della Costituzione e che debbono essere tenute ragionevolmente presenti dall'interprete ai fini di una decisione non in conflitto con diritti primari incomprimibili. Sotto questo profilo ben puo' rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 54 del codice penale il fatto di colui che, fisicamente debilitato e privo di chi debba per legge provvedere ai suoi bisogni essenziali, si induca alla mendicita' per non essere stato messo in condizione di poter tempestivamente e validamente usufruire di quell'assistenza pubblica alla quale avrebbe diritto. Nel caso, il concetto di attualita' del pericolo di un danno grave alla persona, quale e' quello che puo' essere determinato da uno stato di bisogno non voluto, si profila come una costante senza soluzione fino a quando non siano rimosse le cause che vi hanno dato luogo. Solo in tali limiti, pertanto, puo' ritenersi non fondata la questione dell'art. 670 del codice penale, sollevata, in ordine agli aspetti particolari suddetti, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
co. 2
Altri parametri e norme interposte