Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Promozione della concertazione per la programmazione e l'attuazione degli interventi - Adozione di un Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Promozione della concertazione per la programmazione e l'attuazione degli interventi - Adozione di un Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., degli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che rispettivamente favoriscono il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l'attuazione degli interventi sul territorio regionale, favorendo la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti locali, università, istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di sussidiarietà, e dispongono l'adozione di un Piano regionale triennale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. Le disposizioni impugnate, in forza del rapporto intercorrente con quelle precedenti, prevedono gli strumenti per attuare finalità ritenute non lesive delle competenze dello Stato.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., degli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che rispettivamente favoriscono il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l'attuazione degli interventi sul territorio regionale, favorendo la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti locali, università, istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di sussidiarietà, e dispongono l'adozione di un Piano regionale triennale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. Le disposizioni impugnate, in forza del rapporto intercorrente con quelle precedenti, prevedono gli strumenti per attuare finalità ritenute non lesive delle competenze dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 4
co.
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte