Sentenza 103/1975 (ECLI:IT:COST:1975:103)
Massima numero 7789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7790
Titolo
SENT. 103/75 A. REGIONE SICILIANA - ENTI LOCALI - D.LG. PRES. REG. SIC. 26 OTTOBRE 1955, N. 6, ART. 255 (RECEPITO NELLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1963, N. 16) - FACOLTA' DI OGNI CITTADINO DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTINO AL COMUNE - DISCIPLINA DIVERSA DA QUELLA STABILITA DALLA LEGGE STATALE (T.U. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 255) - ATTINENZA ALLA MATERIA PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117 DELLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/75 A. REGIONE SICILIANA - ENTI LOCALI - D.LG. PRES. REG. SIC. 26 OTTOBRE 1955, N. 6, ART. 255 (RECEPITO NELLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1963, N. 16) - FACOLTA' DI OGNI CITTADINO DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTINO AL COMUNE - DISCIPLINA DIVERSA DA QUELLA STABILITA DALLA LEGGE STATALE (T.U. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 255) - ATTINENZA ALLA MATERIA PROCESSUALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117 DELLA COSTITUZIONE - COMPETENZA DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' illegittimo - per contrasto con gli artt. 116 e 117 della Costituzione - l'art. 255 dell'Ordinamento degli enti locali nella regione siciliana (approvato con D.L. REG. 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16), in quanto - nel disciplinare l'istituto dell'azione popolare comunale supplettiva, in maniera difforme da quella - prevista dalla legislazione statuale (sia sotto il profilo della legittimazione che delle condizioni per il suo esercizio) - viola la riserva statuale relativa alla materia, qui interessata, del processo. Cfr.: sent. nn. 4 del 1956; 35 e 46 del 1958; 128 del 1968.
E' illegittimo - per contrasto con gli artt. 116 e 117 della Costituzione - l'art. 255 dell'Ordinamento degli enti locali nella regione siciliana (approvato con D.L. REG. 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16), in quanto - nel disciplinare l'istituto dell'azione popolare comunale supplettiva, in maniera difforme da quella - prevista dalla legislazione statuale (sia sotto il profilo della legittimazione che delle condizioni per il suo esercizio) - viola la riserva statuale relativa alla materia, qui interessata, del processo. Cfr.: sent. nn. 4 del 1956; 35 e 46 del 1958; 128 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte