Sentenza 103/1975 (ECLI:IT:COST:1975:103)
Massima numero 7790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7789


Titolo
SENT. 103/75 B. ENTI LOCALI - AZIONE POPOLARE - T.U. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 225 - LIMITAZIONE AI SOLI CONTRIBUENTI INVECE CHE RICONOSCIMENTO A TUTTI I CITTADINI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 225 del t.u. della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 23 della legge 9 giugno 1947, n. 530, nella parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente, anziche' a qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione popolare supplettiva in materia di interesse comunale, ivi disciplinato. Cfr.: sent. n. 38 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte