Sentenza 105/1975 (ECLI:IT:COST:1975:105)
Massima numero 7792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 105/75. DOGANA - TRASPORTI DI PRODOTTI PETROLIFERI SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 120, SECONDO COMMA (ORA ART. 305 DEL T.U. 23 GENNAIO 1973, N. 43) - SANZIONI PENALI PER L'IPOTESI DI DIFFERENZA RISPETTO ALLA QUANTITA' INDICATA NELLA BOLLETTA DI CAUZIONE - FATTISPECIE RIFERITA AD UN FATTO PROPRIO DELLO SPEDITORE - NON E' VIOLATO L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 105/75. DOGANA - TRASPORTI DI PRODOTTI PETROLIFERI SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 120, SECONDO COMMA (ORA ART. 305 DEL T.U. 23 GENNAIO 1973, N. 43) - SANZIONI PENALI PER L'IPOTESI DI DIFFERENZA RISPETTO ALLA QUANTITA' INDICATA NELLA BOLLETTA DI CAUZIONE - FATTISPECIE RIFERITA AD UN FATTO PROPRIO DELLO SPEDITORE - NON E' VIOLATO L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata, in riferimento all'art. 27, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma secondo, della legge doganale 25 settembre 1940, N. 1424 (ora 305 T.U. in materia doganale approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), in quanto detta norma si riferisce a un fatto proprio dello speditore doganale, il quale risponde per non avere compiuto tutto quanto era nelle sue possibilita' per curare l'esatto adempimento degli obblighi assunti ed, in particolare, per non aver dato disposizioni idonee ad evitare "differenze di quantita'" maggiori di quelle tollerate dalla legge e per aver omesso di stabilire controlli per la puntuale esecuzione di esse.
E' infondata, in riferimento all'art. 27, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma secondo, della legge doganale 25 settembre 1940, N. 1424 (ora 305 T.U. in materia doganale approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), in quanto detta norma si riferisce a un fatto proprio dello speditore doganale, il quale risponde per non avere compiuto tutto quanto era nelle sue possibilita' per curare l'esatto adempimento degli obblighi assunti ed, in particolare, per non aver dato disposizioni idonee ad evitare "differenze di quantita'" maggiori di quelle tollerate dalla legge e per aver omesso di stabilire controlli per la puntuale esecuzione di esse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte