Sentenza 106/1975 (ECLI:IT:COST:1975:106)
Massima numero 7793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7794  7795  7796


Titolo
SENT. 106/75 A. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 16 - FACOLTA' DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI P.S. DI ACCEDERE IN TEATRO - FINALITA' DI CONTROLLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI DOMICILIO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. dall'art. 16 legge di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia, come quella di spettacoli teatrali, e' intesa al fine di controllare, senza limiti di tempo, la permanente osservanza delle prescrizioni legalmente imposte con l'autorizzazione suddetta in rapporto alla funzionalita' tecnica dei locali e nell'interesse primario dell'incolumita' delle persone intervenute. Tale facolta' non contrasta con la liberta' di domicilio garantita dall'art. 14 Cost. poiche', escluso che gli ambienti unicamente destinati ad attivita' teatrale possono qualificarsi domicilio degli utenti, ed anche ammessa l'equiparazione agli effetti della tutelabilita' da violazioni del concetto di domicilio con quello di privata dimora nell'ipotesi in cui un teatro venga adibito temporaneamente ed occasionalmente ad attivita' privata, deve pur sempre rimanere fermo il principio che l'art. 14 Cost. non puo' non consentire deroghe a tutela di interessi generali, come e' appunto l'interesse all'incolumita' pubblica, al quale espressamente del resto si richiama il comma terzo dello stesso art. 14.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte