Sentenza 106/1975 (ECLI:IT:COST:1975:106)
Massima numero 7794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/75 B. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 16 - FACOLTA' DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI P.S. DI ACCEDERE IN TEATRO - FINALITA' DI CONTROLLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 17 E 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 106/75 B. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 16 - FACOLTA' DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI P.S. DI ACCEDERE IN TEATRO - FINALITA' DI CONTROLLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 17 E 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La facolta' riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. dall'art. 16 legge di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggetta ad autorizzazione di polizia, come quella di spettacoli teatrali, e' intesa al fine di controllare senza limiti di tempo la permanente osservanza delle prescrizioni legalmente imposte con l'autorizzazione suddetta in rapporto alla funzionalita' tecnica dei locali e nell'interesse primario della incolumita' degli intervenuti. Detta facolta' non contrasta col diritto di riunione garantito dall'art. 17 Cost., poiche' l'intervento della polizia ai fini ed alle condizioni suddette e', anzi, volto ad agevolarlo, assicurandone il regolare svolgimento. Ne' contrasta con gli artt. 2 e 21 Cost. poiche' l'intervento stesso non e', ne' deve essere, diretto a controllare o a coartare la libera manifestazione del pensiero o i diritti inviolabili dell'uomo.
La facolta' riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. dall'art. 16 legge di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggetta ad autorizzazione di polizia, come quella di spettacoli teatrali, e' intesa al fine di controllare senza limiti di tempo la permanente osservanza delle prescrizioni legalmente imposte con l'autorizzazione suddetta in rapporto alla funzionalita' tecnica dei locali e nell'interesse primario della incolumita' degli intervenuti. Detta facolta' non contrasta col diritto di riunione garantito dall'art. 17 Cost., poiche' l'intervento della polizia ai fini ed alle condizioni suddette e', anzi, volto ad agevolarlo, assicurandone il regolare svolgimento. Ne' contrasta con gli artt. 2 e 21 Cost. poiche' l'intervento stesso non e', ne' deve essere, diretto a controllare o a coartare la libera manifestazione del pensiero o i diritti inviolabili dell'uomo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 17
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte