Sentenza 106/1975 (ECLI:IT:COST:1975:106)
Massima numero 7794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7793  7795  7796


Titolo
SENT. 106/75 B. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONI - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 16 - FACOLTA' DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI P.S. DI ACCEDERE IN TEATRO - FINALITA' DI CONTROLLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 17 E 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. dall'art. 16 legge di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggetta ad autorizzazione di polizia, come quella di spettacoli teatrali, e' intesa al fine di controllare senza limiti di tempo la permanente osservanza delle prescrizioni legalmente imposte con l'autorizzazione suddetta in rapporto alla funzionalita' tecnica dei locali e nell'interesse primario della incolumita' degli intervenuti. Detta facolta' non contrasta col diritto di riunione garantito dall'art. 17 Cost., poiche' l'intervento della polizia ai fini ed alle condizioni suddette e', anzi, volto ad agevolarlo, assicurandone il regolare svolgimento. Ne' contrasta con gli artt. 2 e 21 Cost. poiche' l'intervento stesso non e', ne' deve essere, diretto a controllare o a coartare la libera manifestazione del pensiero o i diritti inviolabili dell'uomo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 17

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte