Sentenza 106/1975 (ECLI:IT:COST:1975:106)
Massima numero 7795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7793  7794  7796


Titolo
SENT. 106/75 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 18, SECONDO COMMA, E 20 (EQUIPARAZIONE IN DETERMINATE SITUAZIONI DI FATTO, DELLE RIUNIONI IN FORMA PRIVATA A QUELLE PUBBLICHE E SCIOGLIMENTO DELLE RIUNIONI) - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 18 T.U.L.P.S., concernente l'equiparazione, a determinate condizioni, delle riunioni indette in forma privata a quelle pubbliche, e dell'art. 20 (concernente lo scioglimento delle riunioni tenute in luogo aperto al pubblico) sollevate in relazione agli artt. 2, 14, 17 e 21 Cost. sono manifestamente irrilevanti perche', dalla stessa ordinanza di rinvio, risulta che la rappresentazione oggetto del giudizio principale e' stata ritenuta dal giudice "a quo" di natura privata in base agli elementi di fatto acquisiti in giudizio, e non in applicazione della norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 14

Costituzione  art. 17

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte