Sentenza 107/1975 (ECLI:IT:COST:1975:107)
Massima numero 7798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7797
Titolo
SENT. 107/75 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - ART. 5, PRIMO E SECONDO COMMA, R.D. 17 AGOSTO 1955, N. 1765 (ART. 11, COMMI PRIMO E SECONDO, D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124) - SOMME EROGATE DALL'INAIL A TITOLO DI INDENNITA', SPESE ACCESSORIE ETC. - DIRITTO DI REGRESSO DELL'ISTITUTO VERSO IL DATORE DI LAVORO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORE DI LAVORO (IN CONCORSO DI COLPA CON L'INFORTUNATO) E TERZO AUTORE DELL'INCIDENTE (CHE SI TROVI IN IDENTICO CONCORSO) - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 107/75 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - ART. 5, PRIMO E SECONDO COMMA, R.D. 17 AGOSTO 1955, N. 1765 (ART. 11, COMMI PRIMO E SECONDO, D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124) - SOMME EROGATE DALL'INAIL A TITOLO DI INDENNITA', SPESE ACCESSORIE ETC. - DIRITTO DI REGRESSO DELL'ISTITUTO VERSO IL DATORE DI LAVORO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORE DI LAVORO (IN CONCORSO DI COLPA CON L'INFORTUNATO) E TERZO AUTORE DELL'INCIDENTE (CHE SI TROVI IN IDENTICO CONCORSO) - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In forza dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora trasfuso nell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), che prevede e regola il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente responsabile dell'infortunio, detto Istituto, agendo in surroga nei confronti del datore di lavoro o del terzo civilmente responsabile per l'infortunio sul lavoro, puo' ripetere - secondo l'interpretazione piu' corretta della disposizione - quanto ha corrisposto al lavoratore anche nell'ipotesi di concorso di colpa di questi e quindi senza alcuna riduzione proporzionale al grado di colpa del convenuto, ma non puo' pretendere una somma maggiore rispetto a quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di risarcimento. La norma pertanto, non pone in essere, per quanto riguarda il diritto di regresso dell'INAIL, nessun trattamento differenziato fra il datore di lavoro e il terzo estraneo al rapporto assicurativo, in caso in cui si trovino in concorso di colpa con l'infortunato nella produzione dell'evento, con la conseguenza che non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Cfr.: sentt. n. 22 del 1967, n. 115 del 1970, n. 134 del 1971, n. 134 del 1972.
In forza dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora trasfuso nell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), che prevede e regola il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente responsabile dell'infortunio, detto Istituto, agendo in surroga nei confronti del datore di lavoro o del terzo civilmente responsabile per l'infortunio sul lavoro, puo' ripetere - secondo l'interpretazione piu' corretta della disposizione - quanto ha corrisposto al lavoratore anche nell'ipotesi di concorso di colpa di questi e quindi senza alcuna riduzione proporzionale al grado di colpa del convenuto, ma non puo' pretendere una somma maggiore rispetto a quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di risarcimento. La norma pertanto, non pone in essere, per quanto riguarda il diritto di regresso dell'INAIL, nessun trattamento differenziato fra il datore di lavoro e il terzo estraneo al rapporto assicurativo, in caso in cui si trovino in concorso di colpa con l'infortunato nella produzione dell'evento, con la conseguenza che non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Cfr.: sentt. n. 22 del 1967, n. 115 del 1970, n. 134 del 1971, n. 134 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte