Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Istituzione della "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", con funzioni di contrasto di ogni forma di illegalità e criminalità, per mezzo dell'"Osservatorio legalità" - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Omessa indicazione delle disposizioni impugnate nella delibera di autorizzazione al ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 6, commi 1 e 2, lett. h), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituendo la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", prevede che essa propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto del crimine mafioso e organizzato nel territorio regionale, attraverso l'attività dell'Osservatorio legalità che monitora il fenomeno. La volontà d'impugnare tali disposizioni non risulta dalla delibera autorizzativa al ricorso.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la delibera governativa di impugnazione della legge e l'allegata relazione ministeriale, alla quale si rinvia, devono contenere l'indicazione delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità delle relative censure. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017 e n. 269 del 2010).