Sentenza 108/1975 (ECLI:IT:COST:1975:108)
Massima numero 7799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  24/04/1975;  Decisione del  24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7800


Titolo
SENT. 108/75 A. REGIONE CAMPANIA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1974 - CENTRI INTERAZIENDALI PER L'INDUSTRIA - NATURA PRIVATISTICA - INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE, NEI RUOLI DELLA GIUNTA REGIONALE - ECCESSO DALL'AMBITO DI COMPETENZA REGIONALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non spetta alla competenza della Regione stabilita dall'art. 117 Cost. il potere di assorbire un'associazione di diritto privato (nella specie il CIAPI) ancorche' codesto assorbimento venga effettuato mediante legge che si assume rientri nel settore della istruzione professionale. Attraverso codesto assorbimento, infatti, la Regione ha inciso sulla struttura e funzione di un'associazione regolata dal codice civile, esorbitando, di conseguenza, dall'ambito di competenza ad essa assegnato dalla Costituzione. E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge approvata il 5 giugno 1974 e riapprovata il 12 novembre dello stesso anno dal Consiglio regionale della Campania, recante "Inquadramento del personale del CIAPI di San Nicola La Strada nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte