Ordinanza 109/1975 (ECLI:IT:COST:1975:109)
Massima numero 7801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
24/04/1975; Decisione del
24/04/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7802
Titolo
ORD. 109/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DISCIPLINA DEI TERMINI - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742: SOSPENSIONE DEL DECORSO DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' NEI GIUDIZI AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
ORD. 109/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DISCIPLINA DEI TERMINI - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742: SOSPENSIONE DEL DECORSO DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' NEI GIUDIZI AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
La legge n. 742 del 1969, concernente la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, si riferisce alle sole giurisdizioni ordinaria e amministrativa, talche' non puo' essere estesa ai procedimenti che si svolgono davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 18 del 1970, n. 30 del 1973, n. 174 del 1974).
La legge n. 742 del 1969, concernente la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, si riferisce alle sole giurisdizioni ordinaria e amministrativa, talche' non puo' essere estesa ai procedimenti che si svolgono davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 18 del 1970, n. 30 del 1973, n. 174 del 1974).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte