Sentenza 110/1975 (ECLI:IT:COST:1975:110)
Massima numero 7803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 07/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 110/75. UNIVERSITA' - STABILIZZAZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI - D.L. 1 OTTOBRE 1973, N. 580, ART. 4, TERZO COMMA (INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 30 NOVEMBRE 1973, N. 766) - CONDIZIONI POSTE PER GLI APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 110/75. UNIVERSITA' - STABILIZZAZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI - D.L. 1 OTTOBRE 1973, N. 580, ART. 4, TERZO COMMA (INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 30 NOVEMBRE 1973, N. 766) - CONDIZIONI POSTE PER GLI APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 3 Cost. - l'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui introduce il terzo comma dell'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580 (Misure urgenti per l'Universita'): giacche' nei confronti soltanto dei magistrati - ed altre categorie dei soggetti nella norma stessa elencate - subordina la "stabilizzazione " dell'incarico di insegnamento universitario (prevista dal comma primo dell'art. 4 cit.) alla cessazione dalla carica od ufficio ricoperti, senza alcun razionale criterio logico giustificativo della operata discriminazione di trattamento dei soggetti indicati rispetto ad altre categorie di pubblici dipendenti trovantisi in posizione di pari elevatezza funzionale o gerarchica.
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 3 Cost. - l'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui introduce il terzo comma dell'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1973 n. 580 (Misure urgenti per l'Universita'): giacche' nei confronti soltanto dei magistrati - ed altre categorie dei soggetti nella norma stessa elencate - subordina la "stabilizzazione " dell'incarico di insegnamento universitario (prevista dal comma primo dell'art. 4 cit.) alla cessazione dalla carica od ufficio ricoperti, senza alcun razionale criterio logico giustificativo della operata discriminazione di trattamento dei soggetti indicati rispetto ad altre categorie di pubblici dipendenti trovantisi in posizione di pari elevatezza funzionale o gerarchica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte