Sentenza 111/1975 (ECLI:IT:COST:1975:111)
Massima numero 7804
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 111/75. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - RICORSI DELLE REGIONI PUGLIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA - ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - D.M. 10 FEBBRAIO 1974 - RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE PER LA FORMAZIONE DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE - MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE EX ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE E ART. 1, LETT. F, D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 10 - INCOMPETENZA DELLO STATO - ANNULLAMENTO PARZIALE DEL DECRETO (ESCLUSI GLI ARTT. 13 E 16).

Testo
Il riconoscimento delle scuole per la formazione professionale dei terapisti della riabilitazione spetta alle Regioni a statuto ordinario, in quanto le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale per lo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie sono state trasferite alla Regioni dall'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, con la sola riserva alla competenza statale di stabilire le materie fondamentali d'insegnamento ed i requisiti di ammissione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/01/1972  n. 10  art. 1  lett.f