Sentenza 112/1975 (ECLI:IT:COST:1975:112)
Massima numero 7805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 112/75 A. SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE - COSTITUZIONE, ARTT. 32 E 38 - CONTENUTO - NATURA.
SENT. 112/75 A. SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE - COSTITUZIONE, ARTT. 32 E 38 - CONTENUTO - NATURA.
Testo
I principi di cui agli artt. 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui hanno contenuto normativo rispetto alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, sono - in primo luogo - norme di legislazione che prefissano alla legge futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi: postulano, cioe', per questa loro natura, l'introduzione delle necessarie riforme, con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza precisarne le modalita', tranne, forse, che in ordine al carattere pubblicistico degli interventi assistenziali, come puo' ricavarsi dall'ultimo comma dell'art. 38; tanto piu' che, a norma dello art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria e ospedaliera e' materia di competenza delle Regioni, le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali.
I principi di cui agli artt. 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui hanno contenuto normativo rispetto alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, sono - in primo luogo - norme di legislazione che prefissano alla legge futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi: postulano, cioe', per questa loro natura, l'introduzione delle necessarie riforme, con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza precisarne le modalita', tranne, forse, che in ordine al carattere pubblicistico degli interventi assistenziali, come puo' ricavarsi dall'ultimo comma dell'art. 38; tanto piu' che, a norma dello art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria e ospedaliera e' materia di competenza delle Regioni, le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte