Sentenza 112/1975 (ECLI:IT:COST:1975:112)
Massima numero 7806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7805  7807  7808


Titolo
SENT. 112/75 B. SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE - SPESE DI SPEDALITA' PER IL RICOVERO DEGLI INDIGENTI - LEGGE 3 DICEMBRE 1931, N. 1580, ART. 1 - RIVALSA NEI CONFRONTI DEI LORO CONGIUNTI (NELL'ORDINE DI CUI ALL'ART. 443 DEL COD. CIVILE) CHE SONO IN GRADO DI SOSTENERLE IN TUTTO O IN PARTE - INADEGUATEZZA DELLA DISCIPLINA RISPETTO AI FINI STABILITI DAGLI ARTT. 32 E 38 DELLA COSTITUZIONE - NON DETERMINA L'ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La parziale inadeguatezza, rispetto ai fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, ed in particolare dal suo art. 1, non puo' essere considerata ragione sufficiente per dichiararne la illegittimita', dal momento che, detto sistema nell'autorizzare le Amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi alla rivalsa delle spese di spedalita' nei confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 cod. civile del 1865, corrispondente all'art. 433 del codice civile vigente, nel caso in cui il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il rimborso, non contrasta ne' con il principio della gratuita' dell'assistenza ospedaliera che certamente e' assicurata limitatamente almeno al soggetto assistito, ne' con quello dell'intervento pubblicistico, che ricorre del pari, anche se in linea sussidiaria ed eventuale, allorche' nessuno dei congiunti sia in grado di sostenere l'onere del rimborso totale o parziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte