Sentenza 112/1975 (ECLI:IT:COST:1975:112)
Massima numero 7807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7805  7806  7808


Titolo
SENT. 112/75 C. SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE - SPESE DI SPEDALITA' PER IL RICOVERO DEGLI INDIGENTI - LEGGE 3 DICEMBRE 1931, N. 1580, ART. 1 - RIVALSA NEI CONFRONTI DEI LORO CONGIUNTI (NELL'ORDINE DI CUI ALL'ART. 433 DEL COD. CIVILE) CHE SONO IN GRADO DI SOSTENERLE IN TUTTO O IN PARTE - FONDAMENTO - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NE' GLI ARTT. 23, 32 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non puo' ritenersi irrazionale la previsione legislativa che l'onere del rimborso per le spese di spedalita' ricada sui congiunti del ricoverato indigente, in quanto tenuti agli alimenti e nell'ordine in cui vi sono tenuti, sempre che e nella misura in cui le loro condizioni economiche lo consentano: tale onere, infatti, poggia sulla base di una comunanza di interessi e di un collegamento, diretto e indiretto, tra la causa della imposizione e le finalita' da conseguire: il che e' sufficiente ad escludere una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte