Sentenza 112/1975 (ECLI:IT:COST:1975:112)
Massima numero 7808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 112/75 D. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - COST., ART. 23 - RISERVA DI LEGGE - E' OSSERVATA NELLA SPECIE DALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1931 N. 1580, ART. 1 - RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' - PRESTAZIONE POSTA A CARICO DEI CONGIUNTI DEL RICOVERATO NELL'ORDINE DI CUI ALL'ART. 433 DEL CODICE CIVILE.
SENT. 112/75 D. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - COST., ART. 23 - RISERVA DI LEGGE - E' OSSERVATA NELLA SPECIE DALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1931 N. 1580, ART. 1 - RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' - PRESTAZIONE POSTA A CARICO DEI CONGIUNTI DEL RICOVERATO NELL'ORDINE DI CUI ALL'ART. 433 DEL CODICE CIVILE.
Testo
La previsione di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931 n. 1580 - che autorizza le Amministrazione degli ospedali, dei comuni e dei manicomi alla rivalsa per le spese di spedalita' nei confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 cod. civ. del 1865, rispondente all'art. 433 del c.c. vigente, nel caso in cui il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il rimborso - non viola la riserva di legge stabilita nell'art. 23 Cost. per la imposizione di prestazioni patrimoniali; l'onere in questione trova, infatti, sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che ne prestabilisce altresi' i beneficiari ed i soggetti passivi nonche' implicitamente, la stessa misura, correlata quale essa e' per un verso, alle spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilita' economiche degli obbligati.
La previsione di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931 n. 1580 - che autorizza le Amministrazione degli ospedali, dei comuni e dei manicomi alla rivalsa per le spese di spedalita' nei confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 cod. civ. del 1865, rispondente all'art. 433 del c.c. vigente, nel caso in cui il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il rimborso - non viola la riserva di legge stabilita nell'art. 23 Cost. per la imposizione di prestazioni patrimoniali; l'onere in questione trova, infatti, sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che ne prestabilisce altresi' i beneficiari ed i soggetti passivi nonche' implicitamente, la stessa misura, correlata quale essa e' per un verso, alle spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilita' economiche degli obbligati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte