Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Istituzione della "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo" - Predisposizione, d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC), di una banca dati, accessibile a tutti, dei beni confiscati esistenti sul territorio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di protezione dei dati personali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h) e l), Cost. l'art. 6, comma 2, lett. k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituendo la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", prevede che essa, d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC), predispone una banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale. L'istituzione della indicata struttura informatica, operativa nel solo territorio regionale, interferisce con la funzione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, operante presso l'ANBSC, sovrapponendosi alla struttura già disciplinata nel legittimo esercizio della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, entro cui la normativa antimafia è senz'altro ricompresa, così invadendo gli spazi di potestà esclusiva statale. Sussiste, inoltre, l'interferenza con la disciplina della protezione dei dati personali, appannaggio del legislatore statale, in sostanziale contrasto con i limiti sul funzionamento, accesso e consultazione della Banca dati nazionale unica. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2014, n. 234 del 2012, n. 34 del 2012 e n. 271 del 2005).