Sentenza 113/1975 (ECLI:IT:COST:1975:113)
Massima numero 7809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 113/75 A. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - APPLICAZIONE - PRETESA ASSOLUTA DISCREZIONALITA' DELLA DIFFIDA DEL QUESTORE - INSUSSISTENZA - DECISIONE SPETTANTE AL GIUDICE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1, 3 E 9 - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 113/75 A. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - APPLICAZIONE - PRETESA ASSOLUTA DISCREZIONALITA' DELLA DIFFIDA DEL QUESTORE - INSUSSISTENZA - DECISIONE SPETTANTE AL GIUDICE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 1, 3 E 9 - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non puo' affermarsi che la decisione circa l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pur promanando formalmente dall'Autorita' giudiziaria sia in realta' fondata su un provvedimento assolutamente discrezionale quale la diffida del questore (art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Infatti, l'autorita' di p.s. non puo' agire a proprio arbitrio, sulla base di semplici sospetti, poiche' e' richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti che siano manifestazione concreta della proclivita' al delitto dell'agente e siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili (sent. n. 23 del 1964); ne' va dimenticato che le stesse informazioni della p.s. sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice, che deve decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, al pari di ogni altro elemento di prova acquisito al processo. Non sono pertanto fondati, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., i dubbi sotto tale profilo prospettati circa la legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.
Non puo' affermarsi che la decisione circa l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pur promanando formalmente dall'Autorita' giudiziaria sia in realta' fondata su un provvedimento assolutamente discrezionale quale la diffida del questore (art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Infatti, l'autorita' di p.s. non puo' agire a proprio arbitrio, sulla base di semplici sospetti, poiche' e' richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti che siano manifestazione concreta della proclivita' al delitto dell'agente e siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili (sent. n. 23 del 1964); ne' va dimenticato che le stesse informazioni della p.s. sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice, che deve decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, al pari di ogni altro elemento di prova acquisito al processo. Non sono pertanto fondati, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., i dubbi sotto tale profilo prospettati circa la legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte