Sentenza 113/1975 (ECLI:IT:COST:1975:113)
Massima numero 7811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7809  7810  7812


Titolo
SENT. 113/75 C. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, ART. 11, SECONDO COMMA - IPOTESI DI REITERAZIONE DELLA MISURA DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - CONDIZIONI NECESSARIE - OCCORRE IN OGNI CASO LA PRONUNCIA DEL GIUDICE E L'OSSERVANZA DELLE RELATIVE GARANZIE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 13 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della citata legge n. 1423 del 1956, in quanto, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi da esso prevista, occorre sempre la pronuncia del giudice di sorveglianza che accerti se sussistano le condizioni necessarie perche' si verifichi l'effetto previsto dalla legge (sent. n. 3 del 1974).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte